LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano ROMANO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.I.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano ROMANO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.I.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/09/2013 il sig.Gaetano ROMANO si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società
S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 un accordo economico prevedente la corresponsione
lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.
Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma totale.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la
Società S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946. al pagamento in favore del sig. Gaetano
ROMANO della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo
versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter
comma 11 delle N.O.I.F.
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