LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica LADDAGA/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 126 del 13.01.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DELLA CALCIATRICE Federica LADDAGA/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/09/2013 la sig.na Federica LADDAGA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO al pagamento in favore della sig.na Federica LADDAGA della somma di €.1.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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