COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 48 del 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 07) RICORSO DEL SIG. ARMANI IVAN AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL C.U. N° 37 DEL 21 NOVEMBRE 2013.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 48 del 08.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
07) RICORSO DEL SIG. ARMANI IVAN AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL C.U. N°
37 DEL 21 NOVEMBRE 2013.
Il Signor Armani Ivan ha preposto ricorso facendolo essenzialmente su una ricostruzione dei fatti diversa da quella
che emerge dal referto arbitrale. La Commissione Disciplinare Territoriale ricorda che ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, pertanto, i fatti alla base della sanzione rimangono quelli riportati dall’arbitro. Rispetto a tali fatti la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene equa rideterminare la sanzione comminando l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 09 gennaio 2014.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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