COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.35 del Sig.STRANGIS Antonio (tesserato della Soc.A.S.D.Real Savutano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.29 del 12.12.2013 (squalifica fino al 30/4/2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.35 del Sig.STRANGIS Antonio (tesserato della Soc.A.S.D.Real Savutano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.29 del 12.12.2013 (squalifica fino al 30/4/2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Real Savutano - A.S.D. Polisportiva Belmonte del 07.12.2013, risulta che, al termine della gara, il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori del Real Savutano, uno dei quali, Strangis Antonio, tentava di colpirlo con due schiaffi, non riuscendovi in quanto il direttore di gara riusciva ad allontanarsi. Successivamente lo stesso calciatore si avvicinava nuovamente all’arbitro e gli rivolgeva pesanti minacce, bagnandolo con un getto d’acqua contenuto in una borraccia. Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti in questione, ha squalificato il calciatore suddetto fino al 30/04/2014 (v. C.U. n.29 del 12/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Il reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo di aver solamente protestato verbalmente senza aver mai tentato di colpire l’arbitro, affermando, inoltre, che il getto d’acqua non era indirizzato all’ufficiale di gara ma “in aria in un gesto di stizza”. I fatti contestati al reclamante, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S.). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica, tenuto conto della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore STRANGIS Antonio fino a tutto il 31 MARZO 2014 e la restituzione della tassa.
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