COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.21 della Società A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica dell’allenatore NICOLINO Mario fino al 20/2/2014, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore COMERCI Roberto fino al 20/1/2014, squalifica del calciatore VENTRICE Tonino per CINQUE gare, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.21 della Società A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 21.11.2013 (squalifica dell’allenatore NICOLINO Mario fino al 20/2/2014, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 30/6/2014, squalifica del calciatore COMERCI Roberto fino al 20/1/2014, squalifica del calciatore VENTRICE Tonino per CINQUE gare, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante assistita dal suo legale e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante propone ricorso avverso la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato i comportamenti tenuti da propri tesserati (calciatori ed allenatore) nel corso della gara ASD San Costantino - Real Serra del 17.11.2013. Il reclamo si fonda sostanzialmente sulla considerazione che tutti i fatti imputati non siano accaduti e che l’arbitro abbia redatto il rapporto in modo quanto mai approssimativo, non avendo la possibilità, nell’immediatezza dei fatti, di poter riconoscere con dovuta certezza i responsabili. La società ASD San Costantino in ricorso prosegue nelle confutazioni affermando che il “giudice di prime cure nell’esaminare il referto stilato dal direttore di gara ha omesso di valutare le varie incongruenze che emergono dal referto stesso”. Nella seduta del 10 gennaio 2014 l’arbitro, convocato a chiarimenti, ha riferito di essere certo dell’identità e delle responsabilità dei tesserati per come riportato in rapporto. Ritiene questa Commissione Disciplinare Territoriale, pertanto, che il direttore di gara abbia redatto il rapporto con assoluta accuratezza, precisione e dovizia di particolari, fornendo, quindi, una narrazione che non si presta ad alcuna riserva relativamente allo sviluppo logico-argomentativo. Il giudice di prime cure, al pari, tenendo in debita considerazione gli elementi fornitigli, ha commisurato le sanzioni ai fatti in modo non criticabile. Per tale ragioni la Commissione ritiene le sanzioni assolutamente congrue, in particolare con riferimento a quella più grave irrogata al sig. Nicolino Antonio che ha, senza ombra di dubbio, colpito l’arbitro con un calcio allo stinco. Per tale ragione il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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