COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, pag. 1089, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 280.00 con obbligo di disputa, di due gare interne, a porte chiuse; la squalifica, per tre giornate di gare, a carico del calciatore Ruotolo Francesco. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 27.12.2013, la società Cervinara ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questa C.D.T. esamina, a stralcio, la posizione disciplinare, relativa al calciatore Ruotolo Francesco nonché l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, rinviando alla seduta del 20.01.2014 la decisione nel merito della terza impugnazione (ammenda a carico della medesima società), nonché disponendo la convocazione del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 16.00. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni a carico del calciatore Ruotolo Francesco, nonché a carico della medesima società, questa C.D.T. giudica che, sulla base delle specificazioni, di cui al referto arbitrale, e della documentazione presentata dalla reclamante, le impugnate due sanzioni, sia quella a carico del calciatore (congruamente determinata, in ordine ai gesti ai danni di un antagonista: “gomitata al naso di un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue”, nonché una spinta, all’avversario medesimo, dopo l’espulsione dal campo), sia a carico della società reclamante, anche in ragione della recidiva plurima, debbano essere confermate. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Cervinara nelle parti riguardanti la squalifica a carico del calciatore Ruotolo Francesco, nonché l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse; rinvia alla riunione del 20.01.2014 per la decisione sul terzo aspetto del reclamo, disponendo la convocazione del presidente della società, senz’altro avviso, per le ore 16.00 del giorno 20 gennaio 2014; nulla determina, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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