COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERVINARA – GARA CERVINARA I SPORTING GUARDIA
DEL 15.12.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 19.12.2013, pag. 1089, il Giudice Sportivo Territoriale ha
inflitto, a carico della società reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 280.00 con obbligo
di disputa, di due gare interne, a porte chiuse; la squalifica, per tre giornate di gare, a carico del
calciatore Ruotolo Francesco. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo
plico raccomandata postale, in data 27.12.2013, la società Cervinara ha proposto reclamo avverso
le citate decisioni. In ragione dell’urgenza, questa C.D.T. esamina, a stralcio, la posizione
disciplinare, relativa al calciatore Ruotolo Francesco nonché l’obbligo di disputa di due gare interne
a porte chiuse, rinviando alla seduta del 20.01.2014 la decisione nel merito della terza
impugnazione (ammenda a carico della medesima società), nonché disponendo la convocazione
del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 16.00. Sotto
il profilo della quantificazione delle sanzioni a carico del calciatore Ruotolo Francesco, nonché a
carico della medesima società, questa C.D.T. giudica che, sulla base delle specificazioni, di cui al
referto arbitrale, e della documentazione presentata dalla reclamante, le impugnate due sanzioni,
sia quella a carico del calciatore (congruamente determinata, in ordine ai gesti ai danni di un
antagonista: “gomitata al naso di un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue”, nonché
una spinta, all’avversario medesimo, dopo l’espulsione dal campo), sia a carico della società
reclamante, anche in ragione della recidiva plurima, debbano essere confermate. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cervinara nelle parti riguardanti la squalifica a
carico del calciatore Ruotolo Francesco, nonché l’obbligo di disputa di due gare interne a
porte chiuse; rinvia alla riunione del 20.01.2014 per la decisione sul terzo aspetto del
reclamo, disponendo la convocazione del presidente della società, senz’altro avviso, per le
ore 16.00 del giorno 20 gennaio 2014; nulla determina, all’atto, in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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