COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 26. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA BISACCESE – GARA POLISPORTIVA BISACCESE I RIONE MAZZINI DEL 9.11.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 09.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 26. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA BISACCESE – GARA POLISPORTIVA BISACCESE I RIONE MAZZINI DEL 9.11.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la squalifica a carico del calciatore Solazzo Gaetano (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 41 del 14.11.2013.). La tesi difensiva della reclamante va parzialmente accolta. La società Polisportiva Bisaccese ha sostenuto che la squalifica inflitta al calciatore Solazzo, come inflitta dal Giudice di prime cure, sia eccessiva rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal nominato calciatore. Invero, il menzionato calciatore, come si evince dalla documentazione ufficiale, ha effettivamente colpito con un violento calcio un avversario, “procurandogli forte dolore”, con l’aggravante delle volgari espressioni indirizzate ad un assistente ufficiale e di uno sputo per terra, ma senza intenzione di colpire. Tuttavia, nella valutazione del gesto (con riferimento esclusivo al violento calcio) non può non tenersi conto della grave provocazione subita dal calciatore medesimo, ad opera di un calciatore antagonista. Quanto alle comparazioni, sottolineate dalla reclamante, con altre situazioni, deve ancora una volta ribadirsi che ogni vicenda giuridico-sportiva presenta fattispecie ed aspetti del tutto peculiari, non paragonabili in toto, al di là dell’esigenza di una disamina completa delle specifiche responsabilità del calciatore Solazzo Gaetano (violento calcio, volgari espressioni indirizzate ad un assistente ufficiale, sputo per terra). Sulla base di un’equa ed approfondita valutazione della vicenda, questa C.D.T. ritiene che, ai sensi del Codice di Giustizia sportiva vigente, la squalifica, a carico del calciatore Solazzo Gaetano, debba essere ridotta al 31 marzo 2014. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Bisaccese, di ridurre al 31 marzo 2014, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Solazzo Gaetano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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