COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 14.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giorgio CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. VIRTUS CORNO; b) ASD VIRTUS CORNO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 66 del 14.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Giorgio
CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. VIRTUS CORNO; b) ASD VIRTUS
CORNO.
Il deferimento. Ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., a richiesta della Procura Federale, venivano deferiti
al giudizio di questa C.D.T.: - a) il sig. Giorgio CLOCCHIATTI nella sua qualità di Presidente della
società sportiva A.S.D. VIRTUS CORNO per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in
relazione all’art. 49 lett. c) N.O.I.F. e degli artt. 23 e 24 nr. 2 lett. c) del Regolamento L.N.D., così come
integrato da quanto stabilito dal C.U. nr. 1 del C. R. Friuli Venezia Giulia per non aver provveduto entro il
termine ordinatorio del 16.07.11 al versamento dei diritti per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza
organizzato dal C.R. Friuli Venezia Giulia LND per la stagione sportiva 2011/2012”; - b) la Società
A.S.D. VIRTUS CORNO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1
C.G.S. per la violazione ascritta al proprio presidente.
Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione
del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza, da parte della A.S.D. VIRTUS
CORNO (società militante nel Campionato di Eccellenza), degli adempimenti previsti per le iscrizioni ai
campionati dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. dd 01.07.2011 e segnatamente per non avere la richiedente
provveduto a versare, nel termine ordinatorio normativamente stabilito, gli importi dovuti.
La convocazione. Con comunicazione tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 20.12.2012 all’esito della quale la CDT , preso atto della documentazione
prodotta dal sig. CLOCCHIATTI e delle dichiarazioni dallo stesso rese circa la richiesta rivolta al C.R.
FVG di compensare la quota di iscrizione con il credito asseritamente vantato dalla sua società nei
confronti della Federazione, emetteva ordinanza con la quale disponeva la restituzione degli atti alla
Procura Federale per un supplemento di indagine sul punto e per appurare le ragioni del mancato
accoglimento di detta istanza.
A seguito dell’ulteriore istruttoria l’organo inquirente appurava da un lato l’esistenza di una prassi
consolidata dell’Ufficio di compensare, comunque, automaticamente ed a prescindere da ogni richiesta
di parte, i crediti e gli oneri di spesa in occasione delle iscrizioni ai campionati (di talchè le società
richiedenti erano tenute a provvedere al solo versamento della differenza tra la quota di partecipazione
stabilita dalle norme regolamentari e la somma esistente sul loro “conto” qualora questo non
presentasse la necessaria capienza); dall’altro e con specifico riferimento all’ASD VIRTUS CORNO,
l’insufficienza della provvista esistente sul suo conto a coprire l’intera somma da essa dovuta entro il
termine del 16.07.2011 ragion per cui l’interessata aveva provveduto solo in seguito alla corresponsione
del di più ancora dovuto.- Da ciò la conferma da parte della Procura Federale del deferimento di cui
trattasi e la riconvocazione delle parti per la nuova riunione del 19.12.2013.
Il dibattimento. All’udienza del 19.12.2013 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore
Federale dr. Salvatore Galeota; nessuno è invece comparso per le parti deferite.
Le conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di
responsabilità dei deferiti chiedendo la condanna del sig. Giorgio CLOCCHIATTI a gg 30 di inibizione e
quella della A.S.D. VIRTUS CORNO all’ammenda di € 260,00.
La motivazione. Costituisce principio espressamente previsto dalle disposizioni civilistiche, e che non
può non valere anche in ambito sportivo, quello secondo cui il debitore, è tenuto, a scanso di
responsabilità, ad eseguire esattamente la prestazione dovuta gravando su di lui la dimostrazione di
aver puntualmente assolto alla propria obbligazione.- Nel caso in esame rappresenta un dato di fatto
pacificamente assodato che l’A.S.D. VIRTUS CORNO non ha provveduto a dar corso con precisione e
puntualità a tutti gli adempimenti stabiliti dal C.U. n° 1 dd 01.07.2011 del C.R. del FVG a carico delle
società sportive per l’iscrizione ai campionati di rispettiva competenza, e tra essi il versamento, entro il
termine del 16.07.2011, dell’intero ammontare dei diritti di iscrizione.- La minor somma corrisposta dalla
ASD VIRTUS CORNO entro il termine indicato nel C.U. n° 1 relativo alla stagione sportiva 2011/12, non
consente pertanto di affermare che la prestazione facente carico alla richiedente sia stata dalla stessa
correttamente eseguita.- Conseguentemente, in difetto di circostanze (quali un errore giustificabile, il
caso fortuito o la forza maggiore) che valgano a liberare da responsabilità i soggetti deferiti, deve
ritenersi fondato il contestato inadempimento
Sul piano sanzionatorio, ricordato che le disposizioni contenute nel C.U. n° 1 del 01.07.2011 stabiliscono
che l’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti da compiersi entro il termine ordinatorio del
16.07.2011 per l’iscrizione ai campionati di Eccellenza, Promozione e 1a Categoria costituisce illecito
disciplinare, ritiene la C.D.T. di discostarsi dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura
Federale che appaiono eccessivamente miti in considerazione dell’inutile dispendio di tempo e di
energie cui ha dato luogo il CLOCCHIATTI, per sé e nella veste di presidente della ASD VIRTUS
CORNO, avendo lo stesso, con il proprio comportamento, indotto l’organo giudicante a credere che la
prestazione di pagamento facente carico alla società da lui presieduta fosse stata tempestivamente e
correttamente assolta.- Sanzione equa appare essere dunque quella indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
1) Ritenuta la responsabilità di Giorgio CLOCCHIATTI, nella sua qualità di Presidente
dell’A.S.D. VIRTUS CORNO, in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso la sanzione
dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 40 (quaranta);
2) Ritenuta la responsabilità diretta dell’A.S.D. VIRTUS CORNO infligge alla stessa la sanzione
dell’ammenda di € 350,00- (trecentocinquanta/00)
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