COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRACELLI CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 C5 DEL 18.12.2013 (Gara: ATL. CIVITAVECCHIA – BRACELLI CLUB del 16.12.2013 – Campionato Jun. B Calcio a 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRACELLI CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 47 C5 DEL 18.12.2013 (Gara: ATL. CIVITAVECCHIA – BRACELLI CLUB del 16.12.2013 – Campionato Jun. B Calcio a 5) La Commissione Disciplinare Visto gli atti, osserva: il reclamo avanzato dalla Società BRACELLI CLUB avverso la squalifica per 4 gare a carico del proprio allenatore DI MARCO FABIO non può essere preso in esame in quanto, a mente dell’art. 45 del C.G.S., la sanzione non è superiore ad un mese. Pertanto DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile, così come anticipato sul C.U. n. 126 del 3.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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