COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ARSENI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: POL. OSTIENSE – GARBATELLA del 15.12.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. OSTIENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE LUCA ARSENI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: POL. OSTIENSE - GARBATELLA del 15.12.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la POL. OSTIENSE riconduce il comportamento del calciatore ARSENI LUCA ad un suo stato di frustrazione dovuto alle precarie condizioni fisiche nonostante cui aveva dovuto partecipare alla gara, nonché alla netta sconfitta subita dalla sua squadra. Chiede, quindi, una riduzione della squalifica inflitta in primo grado. Il contenuto degli atti ufficiali è inequivocabile: l’ARSENI , espulso per somma di ammonizioni, reagiva al provvedimento rivolgendo offese e minacce all’arbitro, continuava poi dall’esterno del terreno di gioco e al termine dell’incontro strattonava il Direttore di gara per la divisa, reiterando minacce ed ingiurie. Alla luce di quanto sopra, appaiono inconsistenti le giustificazioni della ricorrente ed altresì adeguata la squalifica, in rapporto all’inaccettabile condotta del calciatore in questione, per cui il reclamo non ha possibilità di accoglimento. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 126 del 3.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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