COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CAPEZZUOLI MATTIA (TESS. RES BLU 92) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: PRIMAVALLE – RES BLU 92 del 14.12.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CAPEZZUOLI MATTIA (TESS. RES BLU 92) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 10 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: PRIMAVALLE – RES BLU 92 del 14.12.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore CAPEZZUOLI MATTIA, nel proprio reclamo, adombra un suo stato di tensione che avrebbe causato le espressioni rivolte all’arbitro e chiede, quindi, una riduzione della squalifica inflittagli. Le frasi ed offese di stampo discriminatorio, dirette dal CAPEZZUOLI all’arbitro – così come risulta dal referto arbitrale - ai sensi dell’art. 11 del C.G.S., sono passibili di una sanzione edittale minima di 10 gare. Per cui non sono da considerare le argomentazioni dell’interessato. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 10 gare a carico del calciatore CAPEZZUOLI MATTIA, così come anticipato sul C.U. n. 126 del 3.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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