COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI DRAGONA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014 A CARICO DEI CALCIATORI GUARNERA MASSIMILIANO E MASTROFINI GIACOMO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 12.12.2013 (Gara: CITTA’ DI DRAGONA – BRAVETTA del 24.11.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI DRAGONA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2014
A CARICO DEI CALCIATORI GUARNERA MASSIMILIANO E MASTROFINI GIACOMO
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113
DEL 12.12.2013
(Gara: CITTA’ DI DRAGONA - BRAVETTA del 24.11.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la reclamante ritiene ingiustificate e comunque eccessive le sanzioni comminate, dal momento che
i calciatori MASTROFINI e GUARNERA avevano rincorso non già l’arbitro, bensì alcuni loro
compagni, che intendevano aggredire lo stesso; e ciò al fine di bloccarli, prima che raggiungessero
il Direttore di gara. Quanto poi alla mancata assistenza all’arbitro dal parte della Società CITTA’ DI
DRAGONA, la reclamante fa presente che l’unico e solo dirigente al seguito della squadra, si era
attivato per calmare i propri giocatori e ricondurli nello spogliatoio.
Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il
Direttore di gara ha descritto in maniera precisa e dettagliata i fatti verificatisi in campo, ed in
particolare ha riferito che, al termine della gara, il calciatore CASTAGLIOLA EMANUELE, dopo
avergli rivolto una gravissima minaccia, si era diretto di corsa contro di lui, sicchè egli era stato
costretto a scappare a velocità sostenuto, inseguito non solo dal suddetto giocatore, ma anche da
altri 4 giocatori della CITTA’ DI DRAGONA, tra i quali il n.6 MASTROFINI GIACOMO e il n. 9
GUARNERA MASSIMILIANO, i quali si erano coalizzati tra loro “ per una autentica caccia
all’uomo”. Dopo circa 2 minuti di inseguimento, erano intervenuti, in suo soccorso, i dirigenti e un
calciatore del BRAVETTA, i quali erano riusciti a trattenere detto gruppo di giocatori che aveva
continuato ad inveire, urlando minacce ed insulti, e che si era poi posizionato vicino al cancello di
uscita del campo, reiterando gravi minacce di violenze.
A quel punto, sempre protetto dai dirigenti del BRAVETTA, egli si era visto costretto a rimanere sul
terreno di gioco per circa 45 minuti, e soltanto dopo l’arrivo dei Carabinieri, aveva potuto
raggiungere lo spogliatoio e abbandonare poi l’impianto sportivo, scortato dai Carabinieri stessi.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, risulta quindi comprovato il comportamento
gravemente minaccioso ed offensivo, nonché l’atteggiamento reiteratamente aggressivc posto in
essere dai calciatori MASTROFINI e GUARNERA nei confronti del Direttore di gara, nonché la
mancanza di qualsivoglia azione a tutela dell’arbitro, dei dirigenti della Società CITTA’ DI
DRAGONA.
Ribadita la gravità e l’intollerabilità di tali comportamenti, per quanto concerne i provvedimenti
disciplinari, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente le sanzioni,
rapportandole a sanzioni abitualmente irrogate per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo al 31.3.2014 la squalifica a carico dei calciatore GUARNERA
MASSIMILIANO e MASTROFINI GIACOMO e di ridurre ad € 200 l’ammenda a carico della
Società, così come anticipato sul C.U. n. 126 del 3.1.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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