COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DAIRAKBAR SAMER (TESS. OLD SCHOOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30C5 DEL 19.12.2013 (Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DAIRAKBAR SAMER (TESS. OLD SCHOOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30C5 DEL 19.12.2013 (Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DAIRAKBAR SAMER a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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