COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DAIRAKBAR SAMER (TESS. OLD SCHOOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30C5 DEL 19.12.2013 (Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE DAIRAKBAR SAMER (TESS. OLD SCHOOL) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30C5 DEL
19.12.2013
(Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore DAIRAKBAR SAMER a
3 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/CDT del 10.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DAIRAKBAR SAMER (TESS. OLD SCHOOL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30C5 DEL 19.12.2013 (Gara: REAL MATTEI – OLD SCHOOL del 17.12.2013 – Campionato C5 Serie D Roma)"