COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 17 – Reclamo della società Football Genova Calcio avverso la squalifica del calciatore Matteo Buccheri fino al 28 maggio 2014 – Gara Football Genova Calcio – Argentina del 23.11.2013 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 31 del 28.11.2013.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 09.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 17 - Reclamo della società Football Genova Calcio avverso la squalifica del calciatore Matteo Buccheri fino al 28 maggio 2014 - Gara Football Genova Calcio - Argentina del 23.11.2013 Campionato Allievi Regionali.
C.U. n. 31 del 28.11.2013.
“Al termine della gara, aggrediva fisicamente con calci e pugni un giocatore avversario il quale veniva colpito con diversi colpi al torace e alle gambe, riportando numerose e visibili contusioni. Tale sanzione viene determinata in misura superiore ai minimi edittali per la violenza dei colpi inferti, idonei a cagionare danni fisici visibili, e per l'incompatibilità del comportamento tenuto con i principi di lealtà, rispetto alla salute altrui e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva”.
Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Matteo Buccheri fino al 28 maggio 2014.
Al provvedimento si è opposta la società Football Genova Calcio con reclamo di rito nel quale ammette i fatti, ma richiede l’affrancamento della sanzione in considerazione della giovane età del calciatore sottoposto a un immediato programma di recupero educativo (specificamente dettagliato in una memoria depositata in istruttoria dal proprio rappresentante). In subordine chiede che la squalifica “sia ridotta in maniera tale da rendere l’episodio, nella sua gravità, utile alla maturazione del giovane”.
Presa visione degli atti ufficiali la Commissione Disciplinare ritiene irreprensibile la motivazione del primo giudice più sopra riportata e la conseguente sanzione volta a punire un comportamento violento che riveste gravità assoluta per le conseguenze subite dall’avversario e perché compiuto da un giovane calciatore. Va quindi respinta la richiesta principale del sodalizio reclamante che si appalesa altresì in contrasto con il Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale i tesserati responsabili d’infrazione alle norme devono essere puniti con sanzione equamente afflittiva.
In merito alla subordinata, aderendo all’impegno della ricorrente volto al ricupero del calciatore, la squalifica può essere lievemente ridotta e portata dal 28 maggio 2014 al 24 aprile 2014. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
Accolto parzialmente il reclamo, la tassa non versata e addebitata in conto va restituita.
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