COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo della società Arsenalspezia1913 avverso la squalifica del calciatore Ayoub Bouhafa fino all’1 maggio 2014 – Gara Arsenalspezia – Sarzanese Calcio 1906 del 24.11.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n.25 del 28.11.2013 Delegazione Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo della società Arsenalspezia1913 avverso la squalifica del calciatore Ayoub Bouhafa fino all'1 maggio 2014 - Gara Arsenalspezia - Sarzanese Calcio 1906 del 24.11.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n.25 del 28.11.2013 Delegazione Provinciale di La Spezia. Al termine della gara, a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, il calciatore Ayoub Bouhafa, nel tentativo di impedire l’estrazione del cartellino rosso, afferrava il braccio dell’arbitro che decretava l’espulsione di entrambi. A questo punto il Bouhafa afferrava con la mano destra la testa del direttore di gara facendola girare (senza procurare dolore) e quindi proferiva al suo indirizzo frasi minacciose. Alla squalifica fino all’1 maggio 2014 si è opposta la società Arsenalspezia 1913 con circostanziato reclamo nel quale afferma che il calciatore ha afferrato il braccio dell’arbitro per ottenere spiegazioni in merito all’espulsione del compagno e, non ricevendo risposta, ha “appoggiato” la mano sulla testa del direttore di gara senza violenza. Chiede pertanto la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Il reclamo non merita l’accoglimento. Dall’esame del rapporto di gara, redatto in forma chiara, nulla si rileva di quanto sostenuto dalla società la quale ammette la correttezza delle descrizioni dei fatti, ma vorrebbe giustificarli con delle soggettive interpretazioni e delle affermazioni tendenti a escludere nel comportamento del proprio tesserato quei connotati di violenza che hanno determinato la misura della squalifica. Vanno quindi respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive le proposte eccezioni (nel giudizio sportivo processualmente irrilevanti) e la sanzione confermata nella misura irrogata in prime cure. In ultimo occorre ricordare che il Bouhafa non aveva titolo di rivolgersi all’arbitro per richiedere spiegazioni, facoltà questa riservata, dal regolamento di gioco, al solo capitano della squadra. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come dianzi proposto dalla società Arsenalspezia 1913 e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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