COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FORESTO SPARSO Camp. Promozione Gir. D Gara del 3.11.2013 tra ASD Foresto Sparso / Gavernese Calcio C.U. n. 30 del CRL datato 21.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD FORESTO SPARSO Camp. Promozione Gir. D Gara del 3.11.2013 tra ASD Foresto Sparso / Gavernese Calcio C.U. n. 30 del CRL datato 21.11.2013 La società ASD FORESTO SPARSO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale in accoglimento del ricorso presentato dalla GAVARNESE CALCIO ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 sostenendo che il GS avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della GAVARNESE CALCIO, in quanto il risultato della gara ottenuto sul terreno di giuoco sarebbe stato omologato in precedenza e precisamente con provvedimento pubblicato sul CU 27 del 7.11.2013 - CRL. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante, osserva : dal CU 27 del 7.11.2013 – CRL si rileva che sono stati semplicemente trascritti tutti i risultati ufficiali delle gare disputate in data 3.11.2013, ivi compreso quello relativo alla gara ASD FORESTO SPARSO / GAVARNESE CALCIO. Tale pubblicazione non comporta alcuna preclusione del diritto delle società ad impugnare la gara, previsto dall’Art. 46, comma III, CGS, per posizione irregolare dei tesserati. Considerato altresì che la decisione del GS è fondata in quanto effettivamente la ASD FORESTO SPARSO ha impiegato nella gara un calciatore in posizione irregolare in quanto non tesserato, il reclamo proposto dalla ASD FORESTO SPARSO non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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