COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD GUSSAGO CALCIO 1981 Camp. Promozione Gir. E Gara del 08.12.2013 tra Gussago Calcio 1981 / Bedizzolese C.U. n. 33 del CRL datato 12.12.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD GUSSAGO CALCIO 1981 Camp. Promozione Gir. E Gara del 08.12.2013 tra Gussago Calcio 1981 / Bedizzolese C.U. n. 33 del CRL datato 12.12.2013 La società ASD GUSSAGO CALCIO 1981 ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore DAKA Ilir per 3 gare sostenendo che non c’era nessuna volontà ed intenzionalità nel procurare violenza nei confronti del calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore DAKA Ilir ha colpito a gioco fermo con una manata in faccia l’avversario lasciandolo a terra. La gravità del suddetto comportamento giustifica la sanzione comminata dal GS alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione. Pertanto, la predetta sanzione merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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