COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CASTELVETRO INCROCIATELLO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 08.12.2013 tra Castelvetro Incrociatello / Gonzaga C.U. n. 33 del CRL datato 12.12.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società CASTELVETRO INCROCIATELLO Camp. 1° Categoria Gir. G
Gara del 08.12.2013 tra Castelvetro Incrociatello / Gonzaga
C.U. n. 33 del CRL datato 12.12.2013.
La società CASTELVETRO INCROCIATELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARTINELLI Francesco per undici gare, per aver proferito espressioni discriminatorie nei confronti di un calciatore avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato che il giocatore MARTINELLI Francesco ha rivolto ad un avversario espressioni discriminatorie, in quanto gravemente offensive delle origini del calciatore avversario.
Ritenuta la gravità dell'atteggiamento del calciatore squalificato, si ritiene comunque di ridurre la sanzione al minimo edittale.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato
RIDUCE
la sanzione della squalifica da 11 a 10 gare e dispone l'accredito della relativa tassa se non ancora versata.
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