COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD CASTELLI CALEPIO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 17.11.2013 tra ASD Castelli Calepio / ASD San Leone C.U. n. 19 della Delegazione di Bergamo datato 21.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD CASTELLI CALEPIO Camp. 3° Categoria Gir. C Gara del 17.11.2013 tra ASD Castelli Calepio / ASD San Leone C.U. n. 19 della Delegazione di Bergamo datato 21.11.2013 La società ASD CASTELLI CALEPIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore SALVI Michael sino al 21.11.2014 in quanto eccessiva rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore stesso nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini sentita la reclamante, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore, SALVI Michael, dopo avere insultato l’arbitro, lo ha colpito a mani chiuse al torace senza provocargli dolore. Tale comportamento seppur grave giustifica una lieve mitigazione della squalifica considerato che non è stato connotato da violenza. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica comminata al calciatore SALVI Michael sino al 1.9.2014 e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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