COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del Sig. MARA ALBERTO Dirigente della soc. SAN MARCO Gara del 01.12.2013 tra Folgore / San Marco C.U. n. 25 della Delegazione di Legnano datato 05.12.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del Sig. MARA ALBERTO Dirigente della soc. SAN MARCO Gara del 01.12.2013 tra Folgore / San Marco C.U. n. 25 della Delegazione di Legnano datato 05.12.2013. Il sig. MARA ALBERTO, dirigente della società San Marco, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha inibito fino al 30.04.2014 – lamentando di non aver commesso i fatti addebitatigli e che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto all'accadimento reale dei fatti . La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva : dal referto arbitrale risulta che il dirigente MARA ALBERTO, dopo essere intervenuto per soccorrere un giocatore, ha rivolto all'arbitro frasi ed espressioni offensive ed ingiuriose. Tale comportamento continuava anche al termine della gara. Tuttavia alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa commissione, si ritiene di dover mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione dell'inibizione comminata al sig. MARA ALBERTO fino a 31.01.2014 e dispone l’accredito della relativa tassa.
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