COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del Sig. SOLDAVINI ROBERTO Allenatore della soc. SAN MARCO Gara del 01.12.2013 tra Folgore Legnano / San Marco C.U. n. 25 della Delegazione di Legnano datato 05.12.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 09/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del Sig. SOLDAVINI ROBERTO Allenatore della soc. SAN MARCO Gara del 01.12.2013 tra Folgore Legnano / San Marco C.U. n. 25 della Delegazione di Legnano datato 05.12.2013. Il sig. SOLDAVINI ROBERTO, allenatore della società San Marco, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato fino al 15.02.2014, per aver rivolto al direttore di gara una frase volgare – lamentando di non aver commesso i fatti addebitatigli e che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto all'accadimento reale dei fatti . La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, rileva : il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e la decisione del GS merita di trovare conferma, in quanto il reclamante non ha versato la relativa tassa del reclamo. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo presentato.
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