COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SETTEMPEDA/VIS MACERATA DEL 14.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 94 del 18.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. SETTEMPEDA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SETTEMPEDA/VIS MACERATA DEL 14.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 94 del 18.12.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.S.D. Settempeda, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver durante la gara alcuni propri sostenitori rivolto espressioni di stampo razzista nei confronti dell’arbitro.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Settempeda deducendo che furono i sostenitori della squadra ospitata ad insultare la terna arbitrale, non trovando peraltro riscontro nell’andamento della gara il comportamento ascritto ai propri sostenitori. Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, le cui argomentazioni volte ad escludere la propria responsabilità devono essere disattese; • ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata che si sottrae ad ogni censura e che, quindi, non può essere riformata, anche in relazione alla misura della pena applicata; • visti gli artt. 4 ed 11 del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Settempeda ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it