COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA 1964 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA 1964/ETA BETA FOOTBALL DEL 13.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 94 del 18.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA 1964 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA 1964/ETA BETA FOOTBALL DEL 13.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 94 del 18.12.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 all’A.S.D. Avis Arcevia 1964; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore TITTI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi osservato, durante la gara e dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Avis Arcevia 1964 chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. Deduceva la reclamante, tra l’altro, che il proprio calciatore Titti Andrea, si sarebbe solo lamentato per i continui falli subiti, senza tuttavia mai proferire frasi offensive nei confronti dell’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto il gravame avverso la sanzione pecuniaria inammissibile, in quanto proposto dalla società avverso l’ammenda di € 100,00, inferiore al minimo impugnabile di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto il calciatore Titti Andrea responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse, siccome reiterate, vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva e di doverne determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il gravame come innanzi presentato dalla l’A.S.D. Avis Arcevia 1964 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile, ex art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva, il reclamo avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore TITTI Andrea e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo la restituzione della relativa tassa.
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