COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Giuseppe ZAPPELLA e Gianluca CIRILLO, calciatori già tesserati per la società A.C.D. RIVOLI CALCIO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 92 N.O.I.F.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori Giuseppe ZAPPELLA e
Gianluca CIRILLO, calciatori già tesserati per la società A.C.D. RIVOLI CALCIO, per
rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento art. 92 N.O.I.F.
Con atto del 24.9.2013 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i signori
ZAPPELLA, Danilo e Gianluca CIRILLO, unitamente ad altri 16 calciatori per aver contravvenuto ai
principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per essersi rifiutati di partecipare alle gare del
Campionato di Eccellenza del 26.2.2012 e 4.3.2012, il sig. Francesco BAELI per aver contravvenuto
ai principi di lealtà, correttezza e probità, non avendo corrisposto ai propri calciatori tesserati quanto
previsto e concordato all’atto del tesseramento e finanche i rimborsi spese dovuti; la Società
RIVOLI CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni
attribuite rispettivamente al proprio Presidente e ai propri tesserati.
Nella seduta del 15.11.2013, veniva disposto lo stralcio della posizione del sig. ZAPPELLA per
omessa notifica dell’atto di deferimento presso la società di appartenenza e del sig. CIRILLO dietro
richiesta di termine da parte della Procura Federale per l’esame di memoria difensiva presentata dal
calciatore deferito e non acquisita agli atti del giudizio disciplinare. L’esame di entrambe le posizioni
veniva rinviato al 13.12.2013.
Nella seduta del 13.12.2013 avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in
rappresentanza della Procura Federale ed i calciatori deferiti.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva il proscioglimento del CIRILLO e
l’applicazione della sanzione della squalifica per due turni di gara a carico dello ZAPPELLA.
Il sig. CIRILLO si associava alle richieste della Procura Federale mentre il sig. ZAPPELLA
dichiarava di non aver partecipato alle gare per essere stato, nei giorni antecedenti, espressamente
allontanato dal Presidente che gli aveva inibito persino l’accesso alla struttura sportiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare è già stata esaminata nella precedente
delibera che viene integralmente richiamata.
Pare a questa Commissione che entrambe le posizioni di calciatori che restano da definire meritino
decisione assolutoria.
Il CIRILLO ha ampiamente documentato che all’epoca dei fatti era tesserato per altra società e che
il proprio coinvolgimento è dovuto ad un errore nella consultazione degli elenchi dei calciatori del
RIVOLI in cui non si era rilevato che il giocatore medesimo era stato ceduto alla U.S.D. PIANEZZA
fin dal 16.9.2011.
Per quanto attiene allo ZAPPELLA, le sue dichiarazioni hanno trovato un pieno riscontro negli esiti
delle indagini in cui si è accertato che l’ammutinamento dei calciatori è avvenuto in quanto essi
intendevano così sfogare il loro malcontento non solo per il mancato pagamento dei rimborsi spese
promessi, ma anche per il recente allontanamento del giocatore-allenatore sig. ZAPPELLA
Giuseppe.
La mancata partecipazione alle gare sopra indicate non è pertanto riconducibile alla volontà del
calciatore deferito, bensì ad una decisione della società per la quale era tesserato.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, dichiara esenti da responsabilità il sig. Giuseppe ZAPPELLA ed il sig.
Francesco CIRILLO e, per l’effetto, dispone il PROSCIOGLIMENTO di entrambi.
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