COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 12.12.2013 in riferimento alla gara SAN GIULIANO NUOVO – SOMMARIVA PERNO dell’8.12.2013 valida per il Campionato di Promozione – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della Società SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
del 12.12.2013 in riferimento alla gara SAN GIULIANO NUOVO – SOMMARIVA PERNO
dell’8.12.2013 valida per il Campionato di Promozione – Girone D
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al giocatore Andrea
BERTOLUSSO (squalifica per tre gare)
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione
la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le osservazioni difensive non contestano la dinamica dei fatti, ma ne chiedono un
giudizio diverso in termini di loro gravità.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie, la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva anche in ragione della reale resipiscenza
dimostrata dal tenore letterale del reclamo prevalentemente improntato alla profusione di scuse.
La squalifica comminata, merita, quindi, una riduzione anche al fine di evitare incomprensibili
sperequazioni con i trattamenti sanzionatori riservati a casi analoghi.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 38
del 12.12.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, delibera di ridurre a 2 giornate
la squalifica inflitta al giocatore Andrea BERTOLUSSO
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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