COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società U.S. QUARGNENTO DILETTANTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 24 del 12.12.2013 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara QUARGNENTO DILETTANTI – MONTEGIOCO disputata in data 8.12.2013, Campionato di II Categoria Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società U.S. QUARGNENTO DILETTANTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 24 del 12.12.2013 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara QUARGNENTO DILETTANTI – MONTEGIOCO disputata in data 8.12.2013, Campionato di II Categoria Girone M Con ricorso inviato in data 14.12.2013 la Società QUARGNENTO DILETTANTI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 8.5.2014 il giocatore CARISTI Giacomo Mario e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette le intemperanze del proprio giocatore ma nega che costui avesse intenzioni aggressive verso l’arbitro. Il CARISTI avrebbe colpito con una manata la spalla del direttore di gara semplicemente per richiamare l’attenzione del medesimo nel corso di una protesta collettiva dei calciatori del QUARGNENTO dovuta all’espulsione di un altro compagno di squadra. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce di una violenta manata sulla spalla ma tace sia sugli effetti lesivi arrecati sia in ordine ad altre eventuali conseguenze del deprecabile gesto. Viceversa, risulta che, nello stesso momento di gara, veniva espulso altro giocatore del QUARGNENTO, il che contribuisce ad accreditare la versione offerta dalla ricorrente. Esclusa qualsiasi finalità aggressiva da parte del CARISTI, la sanzione può essere contenuta, tenendo tuttavia presente l’esigenza di tutelare la categoria arbitrale, non solo dai comportamenti violenti. ma anche da quei gesti sconsiderati che ove tollerati potrebbero nuocere all’incolumità dei direttori di gara, ovvero compromettere la regolarità della gara stessa. Alla luce di quanto esposto, pare equo rideterminare la durata della squalifica a carico del CARISTI fino al 8.3.2014. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della U.S. QUARGNENTO DILETTANTI, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore CARISTI Giacomo Mario determinandone la durata fino al 8.3.2014. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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