COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FORTIS MURGIA – A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 15.12.2013. (Reclamo della A.S.D. SPORTING ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 44 del 19.12.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 04.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. FORTIS MURGIA – A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 15.12.2013. (Reclamo della A.S.D.
SPORTING ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 44 del 19.12.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Effettuati i necessari accertamenti;
Ritenuta non necessaria l’audizione della ricorrente (che peraltro sarebbe stata preclusiva dell’esame
completo della pratica);
Considerato che, sulla base della documentazione acquisita, è risultato indubbio il comportamento
aggressivo ma non eccessivamente violento del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, per cui più adeguata si
appalesa la squalifica per due giornate effettive di gara, già scontate;
p.q.m.
DELIBERA
1. ridursi a due giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore DI BENEDETTO NICOLA della
Società A.S.D. SPORTING ALTAMURA;
2. per l'effetto, non addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante stante il parziale accoglimento dello stesso.
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