COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FORTIS MURGIA – A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 15.12.2013. (Reclamo della A.S.D. SPORTING ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 44 del 19.12.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FORTIS MURGIA – A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 15.12.2013. (Reclamo della A.S.D. SPORTING ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 44 del 19.12.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Effettuati i necessari accertamenti; Ritenuta non necessaria l’audizione della ricorrente (che peraltro sarebbe stata preclusiva dell’esame completo della pratica); Considerato che, sulla base della documentazione acquisita, è risultato indubbio il comportamento aggressivo ma non eccessivamente violento del calciatore DI BENEDETTO NICOLA, per cui più adeguata si appalesa la squalifica per due giornate effettive di gara, già scontate; p.q.m. DELIBERA 1. ridursi a due giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore DI BENEDETTO NICOLA della Società A.S.D. SPORTING ALTAMURA; 2. per l'effetto, non addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante stante il parziale accoglimento dello stesso.
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