COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. NUOVA MOLFETTA – POL. D. ATLETICO STORNARA del 22/12/2013 (Reclamo della società A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ARSALE Francesco di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 23/12/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. NUOVA MOLFETTA – POL. D. ATLETICO STORNARA del 22/12/2013 (Reclamo della
società A.S.D. NUOVA MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico del calciatore ARSALE Francesco di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 45 del 23/12/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che la richiesta di prove testimoniali avanzata dalla reclamante è inammissibile perché non
prevista dalle Norme Federali (art. 35 Codice di Giustizia Sportiva) per cui fa fede ai fini del presente
giudizio il rapporto dell’arbitro che, con dovizia di particolari ha descritto il comportamento antisportivo e
gravemente irriguardoso e ingiurioso assunto dal calciatore ARSALE Francesco nei suoi confronti per
cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice che va confermata e
condivisa;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA MOLFETTA e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
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