COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 60/A A.S.D. Agostiniana Calcio avverso squalifica per otto gare calciatori Bonvegna Cristian e Carnabuci Simone – Gara 3^ categoria Fortitudo Camaro – Agostiniana Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 23 del 29/11/2013 Delegazione Provinciale Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 60/A A.S.D. Agostiniana Calcio avverso squalifica per otto gare calciatori Bonvegna Cristian e Carnabuci Simone - Gara 3^ categoria Fortitudo Camaro – Agostiniana Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 23 del 29/11/2013 Delegazione Provinciale Messina. Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo la riduzione della squalifica a carico del calciatori Bonvegna Cristian e Carnabuci Simone, ritenendole eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti. In particolare la reclamante sostiene che il Bonvegna Cristian si sia limitato a difendersi dall’aggressione subita mentre il Carnabuci non avrebbe partecipato ad alcuna aggressione in quanto al verificarsi degli incidenti si rifugiava precipitosamente negli spogliatoi. Tutto ciò è stato ribadito dal difensore all’uopo delegato all’odierna udienza. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di detto rapporto risulta in maniera chiara ed inequivocabile che i calciatori Bonvegna e Carnabuci, in reazione ad una aggressione perpetrata ai danni di un loro compagno di squadra da una persona non identificata ma riferibile alla A.S.D. Fortitudo Camaro, gli si scagliavano contro facendolo cadere a terra. Una volta che questi era ormai al suolo lo colpivano entrambi con calci alla testa ed al costato. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro. In ogni caso, per come ribadito più volte da questa Commissione, la fattispecie descritta dall’arbitro va ascritta alla figura della rissa, la quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale si configura quando tre o più persone pongono in essere atti violenti, gli uni in danno degli altri, non rilevando ai fini della configurazione della fattispecie che la violenza abbia fini difensivi. Ciò posto il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inlfitta dal Giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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