COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 77/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso ammenda di € 500,00 – Campionato Calcio a 5 Serie D s.s. 2013/14 – C.U. N° 30 Delegazione Provinciale di Enna del 20/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 77/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso ammenda di € 500,00 – Campionato Calcio a 5 Serie D s.s. 2013/14 – C.U. N° 30 Delegazione Provinciale di Enna del 20/12/2013 Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Enna il quale, preso atto dell’istanza di ritiro dal campionato provinciale di Calcio a 5 serie D (gir. Enna) ufficialmente inoltrata dalla società in argomento alla L.N.D.-C.R.S., infliggeva alla stessa l’ammenda di € 500,00 in applicazione dell’articolo 53, comma 8, delle N.O.I.F. A sostegno della propria richiesta di non applicazione della sanzione indicata, l’appellante evidenzia di avere incluso nella propria istanza di rinuncia al campionato di Calcio a 5 serie D l’applicazione dell’articolo 53 comma 10 delle N.O.I.F., ossia la non applicazione delle previste sanzioni perché la rinuncia al campionato rientra nelle cause di forza maggiore conseguente agli esosi esborsi economici legati all’organizzazione di detto campionato provinciale. La Commissione Disciplinare Territoriale non rileva tuttavia possibile l’applicazione dell’invocato comma 10 dell’articolo 53 delle N.O.I.F. non ravvisando alcun motivo di forza maggiore e rilevando come la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos aveva sin qui onorato gli impegni sportivi del campionato in argomento senza denunciare qualsivoglia impedimento. Inoltre il comma 1 dell’articolo 53 N.O.I.F. indica chiaramente come “le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”. Nondimeno l’appello in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in € 350,00 la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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