COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 83/A A.S.D. HELLENIKA (SR) avverso squalifica calciatore Blandini Andrea per tre gare – Gara 1^ categoria A.S.D. Hellenika/Belvedere del 14/12/2013 – C.U. N° 254 del 18/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 83/A A.S.D. HELLENIKA (SR) avverso squalifica calciatore Blandini Andrea per tre gare - Gara 1^ categoria A.S.D. Hellenika/Belvedere del 14/12/2013 – C.U. N° 254 del 18/12/2013 Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo la riduzione della squalifica a carico del calciatore Blandini Andrea, ritenuta eccessiva in relazione allo svolgimento dei fatti. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Quanto al merito, pare all’esame di questa Commissione Disciplinare Territoriale che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara, sia da confermare in quanto equo e ben determinato. Il direttore di gara riferisce infatti come il calciatore Blandini Andrea, all’atto del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, gli si rivolgeva insultandolo con frasi volgari ed altamente offensive. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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