COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 85/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso sanzione di perdita gara per 6-0 e punti uno di penalizzazione in classifica – Campionato Allievi Provinciale Calcio a 5 – C.U. N° 23 AG del 27/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 275 del 07.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 85/A A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso sanzione di perdita gara per 6-0 e punti uno di penalizzazione in classifica – Campionato Allievi Provinciale Calcio a 5 – C.U. N° 23 AG del 27/12/2013 Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Agrigento il quale, preso atto della mancata presentazione della squadra della A.S.D. Nuova Campobello Amedeos per la disputa della gara indicata in epigrafe, infliggeva alla stessa la sanzione di perdita della gara per 6-0 e punti uno di penalizzazione in classifica generale. A sostegno della propria difesa l’appellante ha motivato la mancata presentazione della squadra con la partecipazione di tre calciatori a gara del campionato Giovanissimi da disputarsi nello stesso giorno e nella stessa ora della gara Allievi in argomento. Per questa contemporaneità la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos chiedeva di posticipare l’orario di inizio della gara Allievi, cosa che, a detta dell’appellante, veniva accolta solo verbalmente. Questo disguido causava la mancata presentazione della squadra al campo di Campobello di Licata all’ora ufficialmente indicata. Per i suesposti motivi la A.S.D. Nuova Campobello Amedeos ha chiesto l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo Provinciale e la declaratoria di ripetizione della gara non disputata per causa di forza maggiore La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia l’inammissibilità dell’appello proposto. Infatti la causa di forza maggiore doveva essere fatta valere davanti al Giudice Sportivo della Delegazione di Agrigento mediante preannuncio del reclamo da effettuarsi entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara de quo, e la sua motivazione doveva essere trasmessa entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa giusto quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 55 N.O.I.F. e 46 comma 1 e 2 lettera a) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l’appello proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.
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