COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 90/A A.S.D. MUSSOMELI (CL), avverso squalifica allenatore Sorce Salvatore fino al 31/05/2014 – Gara Campionato allievi regionali girone B Don Carlo Lauri Misilmeri/ Mussomeli del 03/01/2014 – C.U. N° 275 del 07/01/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 90/A A.S.D. MUSSOMELI (CL), avverso squalifica allenatore Sorce Salvatore fino al 31/05/2014 – Gara Campionato allievi regionali girone B Don Carlo Lauri Misilmeri/ Mussomeli del 03/01/2014 - C.U. N° 275 del 07/01/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Mussomeli, in persona del Presidente pro tempore, chiede una riduzione della squalifica assunta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. Salvatore Sorce, manifestando alcune circostanze a suo dire attenuanti e quindi utili ad una migliore rivalutazione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale contesto non sono previste testimonianze né si ravvisa la necessità di sentire l'arbitro. Non è di contro consentita l'audizione del tecnico, ma eventualmente soltanto del sottoscrittore dell'appello, che però non ne fa richiesta. In relazione al comportamento assunto dall'allenatore sig. Salvatore Sorce, non si può non rilevare che il predetto, dopo essere entrato in campo ed avere spintonato l'arbitro, ha assunto nei riguardi di quest'ultimo, con reiterazione, contegno gravemente offensivo e minaccioso. Tale contegno si è protratto a tal punto da indurre i dirigenti locali ad accompagnare l'arbitro fino alla propria auto, per consentirgli di lasciare indenne l'impianto di gioco. La sanzione, tuttavia, risulta eccessiva rispetto al fatto accaduto per cui si ritiene di doverla adeguare e proporzionare al caso concreto. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Società A.S.D. Mussomeli, dispone contenersi al 30/04/2014 la sanzione a carico dell'allenatore sig. Salvatore Sorce. Senza addebito di tassa reclamo.
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