COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 68/A A.S.D. REAL NISSA (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 -3, punti uno di penalizzazione in classifica e € 103,00 di ammenda (1^ rinuncia); inibizione fino al 31/12/2013 a carico dell’allenatore sig. Giovanni Matteo Stivala – Gara campionato giovanissimi regionali girone “F” Sancataldese/Real Nissa del 08/12/2013 – C.U. n° 234/50 sgs del 10/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 68/A A.S.D. REAL NISSA (CL), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 -3, punti uno di penalizzazione in classifica e € 103,00 di ammenda (1^ rinuncia); inibizione fino al 31/12/2013 a carico dell’allenatore sig. Giovanni Matteo Stivala - Gara campionato giovanissimi regionali girone “F” Sancataldese/Real Nissa del 08/12/2013 - C.U. n° 234/50 sgs del 10/12/2013. La A.S.D. Real Nissa, con tempestivo ricorso, ha impugnato le sanzioni sopra indicate assumendo che il proprio allenatore non ha mai ritirato la squadra, essendosi piuttosto limitato a dire al direttore di gara “allora possiamo andarcene?”, una volta che lo stesso aveva emesso il fischio finale. All’udienza dibattimentale il rappresentante della reclamante ha insistito nei motivi di cui in ricorso. Ascoltato separatamente il direttore di gara, la Commissione Disciplinare Territoriale, in assenza di controdeduzioni della società Sancataldese a cui è stato regolarmente inviato il ricorso in oggetto, rileva che il ricorso de quo è fondato. Infatti il direttore di gara, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate e dalla memoria che ha depositato in atti, assume che la sospensione della gara è avvenuta per avere forse equivocato le parole rivoltegli dall’allenatore della Real Nissa. In ragione di quanto sopra, visto l’art. 17 comma 4 lettera c) C.G.S., va ordinata la ripetizione della gara, stante la illegittima sospensione della stessa. Conseguentemente vanno revocate le sanzioni accessorie del punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda assunte a carico della ricorrente. Ancorché già scontata, va confermata la squalifica a carico dell’allenatore, per essere egli entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco e per avere concorso con il suo comportamento, anche se involontariamente, alla causazione dell’evento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del ricorso, dispone la ripetizione della gara Sancataldese/Real Nissa. Revoca le sanzioni accessorie del punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda assunte a carico della ricorrente. Conferma, ancorché già scontata, la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore sig. Giovanni Matteo Stivala. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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