COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 86/A A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso ammenda di € 600,00; inibizione fino 30/11/2014 sig. Giuseppe Rubino – gara campionato 1° Cat. gir. “A” Ezio Roma Calcio Isola/Equipe Comprensorio Palermo del 21/12/2013 – Comunicato Ufficiale 268 del 02/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 290 del 14.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 86/A A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso ammenda di € 600,00; inibizione fino 30/11/2014 sig. Giuseppe Rubino - gara campionato 1° Cat. gir. “A” Ezio Roma Calcio Isola/Equipe Comprensorio Palermo del 21/12/2013 – Comunicato Ufficiale 268 del 02/01/2014 La A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendole sproporzionate in relazione al reale accadimento dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto la reclamante si è limitata a chiedere solo la riduzione della sanzioni inflitte senza addurre alcuna specifica motivazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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