COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – SPORTING PILA DISPUTATA A MARSCIANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PUGNALI LEONARDO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AMMETO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – SPORTING PILA DISPUTATA A MARSCIANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PUGNALI LEONARDO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Ammeto, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato quanto riportato nel referto e nel relativo allegato e cioè che il calciatore Pugnali ha offeso e minacciato l’arbitro sia nel corso della gara sia al termine della stessa, nel parcheggio antistante l’impianto sportivo. Ciò posto, la Commissione ritiene tuttavia che la squalifica inflitta al calciatore Pugnali possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gare. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pugnali Leonardo a quattro giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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