COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TREVI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – TREVI DISPUTATA A MACCHIE IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIERI FEDERICO FINO AL 31/12/2014..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TREVI, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE -
TREVI DISPUTATA A MACCHIE IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA
IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PIERI FEDERICO
FINO AL 31/12/2014..
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.C.D. Trevi, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che al termine dell’incontro è stato attinto
da un calcio da parte del giocatore del Trevi individuato con certezza in Pieri Federico. Il gesto
merita ovviamente adeguata censura; tuttavia, tenuto conto del fatto che lo stesso direttore di
gara ha precisato che il colpo non gli ha procurato alcun dolore, la squalifica può essere contenuta
fino al 30/09/2014.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pieri Federico al 30/09/2014.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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