COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA 1924, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING TERNI – BASTIA 1924 DISPUTATA A TERNI IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA: AL CALCIATORE ALESSANDRETTI LORENZO PER CINQUE GARE ED AL CALCIATORE DAINO ALESSIO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 10.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. BASTIA 1924, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SPORTING TERNI – BASTIA 1924 DISPUTATA A TERNI IL 01.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA: AL
CALCIATORE ALESSANDRETTI LORENZO PER CINQUE GARE ED AL CALCIATORE DAINO ALESSIO PER
TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Bastia 1924, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dai calciatori Alessandretti e
Daino, peraltro sostanzialmente non contestato nemmeno dalla stessa società reclamante.
Quest’ultima infatti non ha negato i fatti in questione, incentrando la propria difesa
essenzialmente sulla mancata identificazione degli altri calciatori coinvolti nella rissa.
Le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti contestati e come tali meritevoli di
integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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