F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “ CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON C.U. N. 66 DEL 28.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 74 dell’11.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “ CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON C.U. N. 66 DEL 28.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 74 dell’11.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013, ha inflitto alla reclamante, a seguito dell’incontro Juventus/Napoli disputato il 10.11.2013, le sanzioni: - dell’ammenda di € 50.000,00 con obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori e revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013 in riferimento alla gara Juventus/Genoa del 27.10.2013 - dell’ammenda di € 10.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser su dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento la società Juventus F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 4.12.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.a. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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