F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEPE LUIGI SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)
La società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 45 del 17 dicembre 2013, con il quale, a seguito della gara Lanciano/Pescara del 15 dicembre 2013, è stata inflitta la seguente sanzione: - squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata da un Assistente". La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto una riduzione della sanzione applicata, sostenendo l'eccessività della stessa, in quanto la condotta assunta dal calciatore Sepe Luigi non debba essere qualificata come ingiuriosa quanto piuttosto irriguardosa anche considerando che non esistono precedenti specifici a carico del calciatore che ha sempre tenuto un comportamento rispettoso di norme e regolamenti. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il rapporto dell'Assistente dove è stato esattamente riportato quanto pronunciato dal calciatore, ritenuto come le frasi dette siano inequivocabilmente di portata gravemente ingiuriosa, respinge il ricorso e conferma la sanzione come già inflitta. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.