F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013) L’U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita tra Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Jefferson AndradeSiqueira la squalifica per 3 gare effettive “per avere al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo alla nuca un avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato che la condotta del calciatore è stata erroneamente qualificata come condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto si è trattato di una lieve manata che non ha provocato danno a chi l’ha subita. Inoltre ci sarebbe stata la provocazione dell’avversario che avrebbe ostacolato il calciatore nel recupero del pallone che doveva essere collocato accanto alla bandierina del calcio d’angolo. Il ricorso va respinto in quanto l’atto compiuto dal calciatore Jefferson Andrade Siqueira è da considerarsi atto di per sé violento, per di più commesso a giuoco fermo. Dunque la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dallo stesso così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. La C.G.F., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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