DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 15.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo RAGUSA CALCIO – AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 15.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
RAGUSA CALCIO - AKRAGAS CITTADEITEMPLISRL
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 10º minuto del primo tempo sul punteggio di 2-0 a favore della società Akragas, perché la società Ragusa a seguito dell'infortunio occorso a due propri calciatori si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società Ragusa;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Ragusa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-