DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 08.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo BATTIPAGLIESE – RAGUSA CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 08.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
BATTIPAGLIESE - RAGUSA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- Vista la nota trasmessa dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale con la quale si deduce che la società Ragusa con comunicazione del 3 gennaio 2014 ha formalmente rinunciato alla gara di cui in epigrafe;
- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF
P.Q.M.
Delibera:
1) di infliggere alla Società RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 2000 quale seconda rinuncia.