DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 08.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo BATTIPAGLIESE – RAGUSA CALCIO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 08.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo BATTIPAGLIESE - RAGUSA CALCIO Il Giudice Sportivo, - Vista la nota trasmessa dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale con la quale si deduce che la società Ragusa con comunicazione del 3 gennaio 2014 ha formalmente rinunciato alla gara di cui in epigrafe; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF P.Q.M. Delibera: 1) di infliggere alla Società RAGUSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 2000 quale seconda rinuncia.
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