DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 413 del 16.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2 RECLAMO GARA DEL 23/11/2013: SALINIS – AUGUSTA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 413 del 16.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A 2
RECLAMO
GARA DEL 23/11/2013: SALINIS – AUGUSTA
Reclamo preposto dalla società AUGUSTA avverso l'esito della gara SALINIS-
AUGUSTA.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva:
con il gravame in questione, la Società Augusta chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel corso dell'incontro in epigrafe, tra i calciatori nati successivamente al 31 dicembre 1987 Perri Juan Cruz nato a Buenos Aires il 13/9/1991 che a detta della ricorrente non rientrerebbe tra i calciatori “ che abbiano assunto il primo tesseramento con la F.I.G.C. entro la data del 30.06.2013 non essendo stati precedentemente tesserati presso altra Federazione Estera” in quanto avrebbe partecipato prima del suo trasferimento in Italia al Campionato Argentino. Dalle indagini effettuate dall’ufficio tesseramenti presso la Federazione Argentina, risulta che il nominato in questione è risultato essere stato tesserato per la società argentina di calcio a 11 Club Atletico Temperley.Ne consegue pertanto che, nella gara di che trattasi , non aveva titolo ad essere schierato tra i tre calciatori nati successivamente al 31 dicembre 1987 essendo stato precedentemente tesserato presso la federazione estera.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 29, 35 e 38 del C.G.S., a scioglimento della riserva
di cui al C.U.N.221 del 26.11.2013, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società SALINIS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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