DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 425 del 20.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B RECLAMO GARA DEL 7/12/2013: STAR FIVE – REAL CORNAREDO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 425 del 20.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
RECLAMO
GARA DEL 7/12/2013: STAR FIVE – REAL CORNAREDO
Reclamo preposto dalla società REAL CORNAREDO avverso l'esito della gara STAR
FIVE- REAL CORNAREDO.
Il Giudice Sportivo,on riferimento al gravame in oggetto, preso atto delle decisioni assunte dalla IV Sezione della Corte di Giustizia Federale con C.U. n.152/CGF del 8 gennaio,con le quali sono stati restituiti gli atti relativi alla gara in oggetto per una valutazione nel merito osserva: con il ricorso in esame la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe,per errore tecnico commesso dall’arbitro che non
avrebbe espulso per doppia ammonizione un calciatore della squadra avversaria,avendo comminato la prima ammonizione a persona diversa da quella che aveva commesso l’infrazione. In particolare sostiene la reclamante che il calciatore dello Star Five Sirok Anze n°9 sarebbe stato ammonito una prima volta al minuto 1’15” del 2°tempo ed una seconda volta al minuto 17’45” della medesima frazione di gioco senza peraltro che ne sia stata comminata l’espulsione, in quanto in occasione del primo provvedimento l’arbitro aveva indicato come autore dell’infrazione il n°10 dello Star Five e non il n°9. A riprova di quanto afferma la ricorrente allega un cd con immagini videoriprese richiedendone l’utilizzazione ai sensi dell’art.35 comma 1 2°cpv. del C.G.S. Dall’esame del filmato, effettivamente si evince che al minuto 1’15” del 2°tempo è stato ammonito per gioco falloso il calciatore n°9 Sirok Anze e non come riportato sul referto arbitrale il calciatore n°10 Hrvatin Marko. Successivamente al 17’e 45”del secondo tempo il predetto Sirok Anze veniva nuovamente ammonito per comportamento non regolamentare. Ne consegue pertanto che il suddetto calciatore avrebbe dovuto essere espulso.
Tuttavia, conformemente all’interpretazione letterale dell’art.35 1,2cpv del C.G.S. la ripresa televisiva utilizzata dagli organi della giustizia sportiva per rilevare che è stato ammonito un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione ha valore solamente per irrogare sanzioni a carico di tesserati.Per quanto attiene invece alla ripetizione dell’incontro, come richiesto dalla società ricorrente , fanno piena prova i rapporti degli ufficiali di gara, dai quali possa evincersi che nel corso della gara stessa si sono verificati atti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare il regolare svolgimento. Poiché dal referto arbitrale non emerge alcuna delle ipotesi dianze descritte , la richiesta della reclamante non merita accoglimento. Tale convincimento,peraltro,è conforme alle statuizioni adottate in materia Dalla Corte di Giustizia Federale, 2° sezione L.I.C.P. che con decisione pubblicata sul C.U. n°169/CGF del 16.02.2012,intervenendo su analoga fattispecie,ha precisato l’interpretazione e l’ambito di applicazione dell’art.35 1,2cpv del C.G.S.,limitando l’uso della ripresa televisiva da parte del giudice sportivo al solo fine di comminare sanzioni a carico di tesserati ed escludendo che dall’errore di individuazione commesso dall’arbitro possa discenderne automaticamente la ripetizione dell’incontro. Infatti la disposizione contenuta nell’art.17 comma 4lett.c del C.G.S. che prevede la facoltà del giudice sportivo di ordinare la ripetizione della partita “ dichiarata irregolare, presuppone il riferimento a fatti oggettivamente accertabili che abbiano avuto influenza diretta sullo svolgimento della gara stessa e non a mere valutazioni compiute dall’arbitro sulla base della sua esclusiva “discrezionalità tecnica” Precisa altresì la Corte di Giustizia Federale nella summenzionata decisione
che se ” l’utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova consentisse di attestare l’esistenza di un fatto idoneo ad influenzare la regolarità dello svolgimento di una gara con conseguente possibilità per gli Organi di
giustizia sportiva di ordinarne la ripetizione,si perverrebbe alla conclusione inaccettabile per la stessa sopravvivenza del sistema,che,non solo nei casi quali quello in esame,ma in tutti i casi, anche quelli di cui al comma1/1.3 dell’art.35, relativi a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressioni blasfeme, non visti dall’arbitro,che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni,potrebbe essere chiesta ed ordinata la ripetizione della gara ove
l’Organo di giustizia sportiva, irrogando la sanzione della squalifica,accertasse implicitamente che il calciatore sanzionato che ha commesso un’infrazione non vista dall’arbitro, doveva essere espulso dalla gara.
Conclude la Corte sostenendo che l’ordinamento,limitando la portata delle ipotesi contemplate dall’art.35 1/2e 1/3 ai soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, ha inteso evitare che fatti teoricamente idonei a dare luogo alla ripetizione di una gara possano essere accertati anche con riprese televisive nella presumibile consapevolezza che l’allargamento dei mezzi di prova potrebbe determinare una moltitudine di richieste in tal
senso e di conseguenza una molteplicità di ripetizioni di gare, con conseguenti rallentamenti ed anomalie nei vari campionati.
P.Q.M.
Visti gli artt.17, 29, 35,37 del C.G.S., decide:
a) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro, Star Five-Real Cornaredo 6-3;
b) di squalificare per una giornata effettiva di gara il calciatore dello Star Five Sirok Anze;
c) di annullare l’ammonizione comminata nel predetto incontro ai calciatori dello Star Five Hrvatin Marko e Sirok Anze;
d) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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