F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CGF del 1 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO: – LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI ESAME DEL FILMATO RELATIVO ALLA SECONDA AMMONIZIONE; – LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL CALCIATORE CUADRADO BELLO JUAN GUILLERMO SEGUITO GARA FIORENTINA/NAPOLI DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CGF del 1 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO: - LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI ESAME DEL FILMATO RELATIVO ALLA SECONDA AMMONIZIONE; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL CALCIATORE CUADRADO BELLO JUAN GUILLERMO SEGUITO GARA FIORENTINA/NAPOLI DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Napoli, disputato in data 30 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A respingeva la richiesta, formulata dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A., di ammissione della prova televisiva ed infliggeva al Sig. Juan Guillermo Cuadrado Bello le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di 20.000,00, per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, la A.C.F. Fiorentina S.p.A., la quale sostiene che la caduta del calciatore Cuadrado non sarebbe stata da quest’ultimo simulata, ma sarebbe la conseguenza di un fallo effettivamente commesso ai danni del predetto giocatore da parte dell’avversario Sig. Inler. Al fine di accertare tale circostanza, la Società chiede che venga ammessa prova televisiva ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S. e supporta tale richiesta assumendo che la Corte, nel pronunciarsi sull’ammissibilità della predetta prova, non dovrebbe fermarsi al mero dettato letterale della norma in questione, ma dovrebbe estendere, in nome di un principio generale di equità, la possibilità di ammettere la prova televisiva anche a situazioni “inverse” rispetto a quelle disciplinate dal predetto articolo. In altre parole, la Società chiede che la norma che prevede l’ammissibilità della prova televisiva in caso di condotta gravemente antisportiva non vista dall’arbitro, consistente in una simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato, trovi applicazione anche nell’ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta tale dall’arbitro, il quale avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del giocatore ammonito. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 1 novembre 2013, per la Società, è presente l’Avv. Galli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso . La Corte, esaminati gli atti, conferma la decisione del Giudice Sportivo in merito all’inammissibilità della prova televisiva nel caso di specie, atteso che la fattispecie oggetto del presente procedimento non rientra nell’elenco tassativo contenuto nell’art. 35, comma 1.3., C.G.S. Ne consegue che la domanda di annullamento della decisione oggetto di ricorso non può che essere rigettata. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze confermando l’inammissibilità della prova televisiva nella fattispecie quale quella oggetto del presente procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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