F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. TACCHINI DANIELE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2238/645 PF12-13/SS/MG DEL 17 SETTEMBRE 2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 76 del 6.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. TACCHINI DANIELE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2238/645 PF12-13/SS/MG DEL 17 SETTEMBRE 2013 –(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 76 del 6.11.2013)
Il Vice Procuratore Federale, con una relazione inviata dopo aver controllato, su segnalazione dell'AIAC e del Settore Tecnico, la gara Pescara/Carpi del 18.8.2012 valevole per la Coppa Italia 2012/2013, segnalava che, in detta occasione, le funzioni di allenatore venivano svolte, per la formazione del Carpi, non dal tecnico Tacchini Daniele, ufficialmente risultante dal foglio di censimento della società, bensì dal suo vice, Cioffi Gabriele, allenatore di base e quindi non abilitato alla conduzione tecnica negli incontri della categoria. Di conseguenza, la Procura Federale, svolte ulteriori indagini, in data 17.9.2013, con atti separati, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico il Tacchini ed il Cioffi, nonchè, con altro atto, alla C.D.N. il presidente del Carpi F.C., Caliumi Claudio, per rispondere,
tutti, della violazione di cui all'art.1, comma 1 C.G.S.. Nei relativi procedimenti svoltisi davanti all'organo di giustizia del Settore Tecnico il 5.11.2013, il Cioffi, avendo optato per la procedura prevista dall'art. 23 C.G.S., veniva punito con la squalifica fino al 6.1.2014, mentre il Tacchini, con autonoma decisione, veniva prosciolto sul presupposto che gli elementi di accusa raccolti, circoscritti ad un'unica gara e peraltro contrati dalle dichiarazioni dei testi assunti, non fossero sufficienti per far ritenere la sussistenza dell'addebito (Com. Uff. n.76 del 6.11.2013). Per avversare quest'ultima pronuncia si è rivolta a questa Corte la Procura Federale facendo rilevare, da un lato, l'evidente e macroscopica contraddittorietà esistente fra le due decisioni e, dall'altro. come relativo valore probante dovesse darsi all'attendibilità delle deposizioni dei testi, in quanto soggetti tutti tesserati per la società coinvolta; ha chiesto pertanto la riforma della delibera gravata con condanna del Tacchini alla squalifica per mesi 3. L'appello va accolto. Per comprovare la piena fondatezza dell'assunto accusatorio sarebbe già di per sè bastevole un'attenta lettura della relazione stilata dal Vice Procuratore Federale, relazione chiara, ricca di dettagli ed esaustiva che consente di affermare come, nella partita indicata in narrativa, le funzioni di conduzione tecnica venissero svolte, per il Carpi, autonomamente e direttamente dal Cioffi senza alcun intervento o ingerenza da parte del Tacchini il quale sostava passivamente in panchina limitandosi a saltuarie annotazioni su di un taccuino. Comportamenti, questi, confermati dalla documentazione fotografica in atti. Alle considerazioni che precedono fornisce consistenza lo stridente contrasto fra le due valutazioni operate, nel medesimo contesto temporale, dal primo Giudice. Questi, infatti, non avrebbe dovuto ignorare come l'opzione procedurale scelta dal Cioffi postulava, a monte, un'implicita ammissione di colpevolezza, chè, altrimenti, restava priva di significazione, e, quindi, che le posizioni processuali dei due deferiti, ancorchè apparentemente separate, fossero, sul piano della più elementare delle logiche, connesse ed interdipendenti costituendo, ciascuna di esse, il presupposto conseguenziale dell'altra. Corretta, pertanto, appare la doglianza rappresentata dalla reclamante cui va dato accesso affermando la responsabilità del Tacchini e punendolo con la sanzione della squalifica nella misura richiesta di mesi 3. Per questi motivi la C.G.F. accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara Daniele Tacchini colpevole dell’infrazione contestatagli e lo condanna a 3 mesi di squalifica.
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