F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA/ SPORTING SALA CONSILINA DEL 5.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 186 del 13.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA/ SPORTING SALA CONSILINA DEL 5.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 186 del 13.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 13.11.2013, ha inflitto alla reclamante, seguito gara di Coppa Italia Under 21 tra Partenope C5 Monte di Procida/Sporting Sala Consilina disputata il 5.11.2013, le sanzioni: - dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.11.2013 inflitta al signor Roberto Longobardi perché al termine della gara penetrava indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; - dell’ammenda di € 600,00 inflitta alla società A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida perché persone appartenenti alla società per tutta la durata dell’incontro tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. In una circostanza uno di detti tesserati lanciava dalla tribuna il pallone contro l’arbitro senza colpirlo grazie all’intervento di un dirigente locale. Al termine dell’incontro i predetti tesserati penetravano indebitamente sul terreno di gioco tenendo nella circostanza un comportamento offensivo e minaccioso nei riguardi dell’arbitro. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.12.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida di Monte di Procida (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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