F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/FUTSAL TERNANA DELL’1.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 259 del 5.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/FUTSAL TERNANA DELL’1.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 259 del 5.12.2013) Con ricorso del 10.12.2013 la Ternana Futsal Femminile impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 259, con la quale il predetto Giudice aveva respinto il reclamo proposto dalla stessa Ternana Futsal avverso l’esito della gara. La ricorrente sosteneva la erroneità, sotto diversi profili, della decisione del Giudice il quale aveva ritenuto giustificata da un eccezionale evento atmosferico la inagibilità del campo accertata dall’arbitro (per la presenza di un rilevante fenomeno di “condensa”) ed aveva, pertanto, statuito di rimettere gli atti alla “Divisione Calcio a 5” per la ripetizione della gara. Al contrario, sosteneva la Futsal Ternana, la decisione in parole doveva considerarsi radicalmente errata per motivi che possono così essere sintetizzati: a) la Salinis, società ospitante, era tenuta a garantire un impianto di aerazione idoneo ad evitare la formazione di condensa al fine di garantire uno svolgimento regolare della gara; b) la documentazione prodotta dalla Salinis in ordine ai danni che quell’impianto avrebbe subito in dipendenza delle condizioni atmosferiche, sarebbe riferita, in realtà, a fatti e circostanze accaduti successivamente alla gara. Essa pertanto non avrebbe dovuto essere presa in considerazione; c) non risponderebbe al vero la circostanza della impossibilità di raggiungere il campo in ragione delle condizioni atmosferiche, considerato che, sia l’arbitro ed i suoi assistenti, sia i tifosi erano tutti giunti tranquillamente sul posto; d) infine, non risponderebbe al vero l’asserito “scoperchiamento” dell’impianto e comunque la società ospitante non aveva mai comunicato alcunchè alla squadra avversaria ed alla stessa “Divisione Calcio a5”. Sulla base di tali motivi chiedeva la integrale riforma della decisione con conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. La Salinis, con controdeduzioni, resisteva al ricorso sottolineando la piena correttezza della decisione del Giudice Sportivo e la sua ampia giustificazione, specie in conseguenza delle avverse condizioni meteo. La Salinis ribadiva di essersi adoperata per lo sgombero delle strade e per avere fatto di tutto per eliminare il fenomeno della condensa. In sede di audizione delle parti compariva il legale della Futsal Ternana esponendo ulteriormente le ragioni a sostegno del ricorso. La Corte ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. In realtà, se, per un verso, può condividersi il principio espresso nella decisione del Giudice Sportivo secondo cui le cause di forza maggiore rendono non imputabile alla società ospitante l’eventuale sospensione della gara ad esse conseguenti, per altro verso, siffatto principio non appare applicabile alla vicenda in questione. Ed infatti, dalla puntuale descrizione della situazione determinatasi, contenuta nel supplemento di referto dell’arbitro, emerge che l’impianto risultava caratterizzato da una forte presenza di “condensa” già nell’ora precedente l’inizio della gara, e che vani erano risultati i tentativi di “asciugare” il terreno di gioco effettuati dai responsabili della struttura. L’unico aeratore presente non riusciva a sviluppare una portata d’aria sufficiente, e neppure il ricorso alla precaria sistemazione di un tubo di plastica rivolto verso il basso era risultato idoneo a risolvere il problema. D’altra parte, quest’ultima misura non era compatibile con lo svolgimento della gara in quanto il raccordo di plastica invadeva il rettangolo di gioco e doveva essere rimosso. Dal medesimo referto emerge, peraltro, con chiarezza che le condizioni metereologiche, pur caratterizzate da una forte pioggia e da raffiche di vento, non erano affatto proibitive, tanto da aver consentito sia alle squadre, sia ad una nutrita rappresentanza di tifosi di essere presenti sul posto. Ciò è confermato dalla stessa documentazione in atti dalla quale emerge che l’allertamento per rischio idrogeologico e idraulico partiva dall’inizio del giorno 2.12.2013, mentre la gara si è tenuta il primo dicembre. Conclusivamente può pacificamente ritenersi che la produzione del fenomeno di condensa impeditivo del gioco sia addebitabile, in via esclusiva, alla insufficienza dell’unico aeratore presente e che la sospensione della gara, dunque, non sia riferibile ad alcuna causa di forza maggiore. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, applica alla A.S.D. Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it